REGOLAMENTI PER L'ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI
Art. 1 - Determinazione del numero di consiglieri e nomina
della Commissione Elettorale
L’Assemblea Ordinaria precedente il rinnovo degli organi sociali per i tre successivi
esercizi determina, nei limiti statutari, il numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione ed elegge, su proposta di chi la presiede, la Commissione Elettorale
cui è affidata la formazione della lista dei candidati della Cooperativa da presentare
all’Assemblea per l’elezione delle cariche sociali.
La Commissione dura in carica sino all’elezione delle cariche sociali.
Art. 2 - Candidati delle Sezioni Soci
I comitati direttivi delle Sezioni Soci indicano i loro candidati fra gli iscritti a libro Soci
della Cooperativa da almeno tre anni e che preferibilmente siano o siano stati componenti
di un Comitato Direttivo di Sezione Soci.
In deroga alla disposizione del comma precedente, per le Sezioni Soci localizzate in
territori nei quali la Cooperativa opera da meno di tre anni, la condizione di iscrizione
deve intendersi riferita a tale minor tempo.
Art. 3 - Formazione e presentazione della lista di candidati
La Commissione, su indicazione del Consiglio di Amministrazione in ca
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